di Antonio Bonomi
Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i 13 punti per emendare il progetto di legge urbanistica regionale in Emilia Romagna. Non sono d’accordo con alcuni dei punti elencati, anche perché non coerenti con l’indirizzo generale della proposta e quindi di ardua formulazione. Esempio:
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1. non può essere la legge, di per se a garantire la fine del consumo di suolo, se non nei termini dell’art.2, della vigente L.R.20/2000 che recita: f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. Solo l’obbligo a redigere prioritariamente un Piano Urbanistico Regionale che vincoli e salvaguardi tutti i terreni esclusi dai luoghi urbanizzati, quale che sia la loro destinazione di Piano o accordi, come risultanti dal rilievo satellitare può arrestare il consumo di suolo fertile permeabile e lo spreco dello stesso (in quanto bene comune primario).
2. Fra le fonti legislative è necessario citare la “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948 segnatamente Art 17 che garantisce il diritto di abitazione e da esproprio arbitrario di tale diritto.